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1. Indicazioni generali
Il contratto è considerato concluso a ricezione della conferma scritta del fornitore con la quale egli accetta l’ordinazione. Offerte prive di termine di accettazione non sono impegnative.
Le presenti Condizioni Generali si applicheranno se ritenute valide nell’offerta o nella conferma d’ordine. Condizioni divergenti dell’acquirente sono valide soltanto se esplicitamente accettate per iscritto dal fornitore.
Ogni stipulazione e dichiarazione giuridicamente rilevante tra le parti contraenti richiede la forma scritta per essere valida. Le dichiarazioni in formato testuale trasmesse o registrate attraverso i media elettronici sono equiparate alla forma scritta qualora le parti
abbiano stabilito un particolare accordo in tal senso.
2. Estensione delle forniture e prestazioni
Le forniture e le prestazioni del fornitore sono specificate esclusivamente nella conferma d’ordine, compresi eventuali allegati
3. Disegni e documentazione tecnica
Salvo altri accordi prospetti e cataloghi non sono impegnativi. Sono impegnative le indicazioni nella documentazione tecnica solo in quanto espressamente garantite dal fornitore.
Ogni parte contraente si riserva tutti i diritti su disegni e documentazione tecnica affidati all’altra parte. La parte ricevente riconosce questi diritti e si astiene- salvo autorizzazione scritta dell’altra parte – dal rendere tali documenti accessibili, neanche parzialmente ,
a terzi o di utilizzarli per fini diversi da quelli per cui le furono affidati.
4. Prezzi
I prezzi s’intendono netti, inclusa l’Iva svizzera eventualmente dovuta, franco officina del fornitore, imballaggio escluso, senza qualsiasi ritenuta.
Il fornitore si riserva di adattare il prezzo se fra la data dell’offerta e quella della fornitura effettuata a norma di contratto i costi della mano d’opera o dei materiali hanno subito mutazioni. In tal caso il prezzo sarà adattato in conformità alla “Formula di variabilità dei
prezzi” allegata.
Il prezzo sarà inoltre adattato adeguatamente:
- se il termine di consegna è prorogato per uno dei motivi enumerati al capoverso 7.2, oppure
- se la documentazione dell’acquirente era incompleta o non corrispondeva alla situazione effettiva.
5. Condizioni di pagamento
L’acquirente effettuerà i pagamenti al domicilio del fornitore senza deduzioni di sconti, spese, tasse, imposte, diritti , dazi e simili.
Salvo accordi differenti il prezzo è pagabile alle scadenze seguenti:
- un terzo, quale acconto, entro un mese dalla ricezione della conferma d’ordine del fornitore;
- un terzo alla scadenza dei due terzi del tempo previsto ed intercorrente tra la conclusione del contratto ed il termine della consegna pattuito. (ad esempio conclusione del contratto 1° gennaio consegna 30 marzo: il secondo acconto dovrà essere versato
al 1° marzo e cioè allo scadere dei due terzi del tempo complessivo intercorrente tra la conclusione del contratto e il giorno della consegna).
- Il saldo entro un mese dall’avviso che la merce è pronta per la spedizione da parte del fornitore
Qualora l’acquirente non dovesse rispettare i termini di pagamento pattuiti gli sarà computato – senza sollecito – dalla scadenza concordata dei pagamenti in poi un interesse del 2% superiore al vigente tasso CHF- LIBOR a tre mesi. Rimane riservato il diritto al
risarcimento di danni ulteriori.
6. Riserva della proprietà
Il fornitore rimane proprietario di tutte le sue forniture finchè queste non sono state interamente pagate conformemente al contratto. Alla conclusione del contratto l’acquirente autorizza il fornitore a procedere alla registrazione della riserva di proprietà nei registri pubblici
ed a compiere le formalità necessarie al carico dell’acquirente. Le spese relative vanno a carico dell’acquirente.
L’acquirente provvederà durante l’intera durata della riserva di proprietà ed a sue spese alla manutenzione degli oggetti fornitigli, nonché ad assicurarli a beneficio del fornitore contro furto, avarie, incendio, acqua ed altri rischi. Egli prenderà inoltre tutti i provvedimenti
necessari per evitare che i diritti di proprietà del fornitore vengano pregiudicati o annullati.
7. Termine di consegna
Il termine di consegna decorre dal momento in cui il contratto è stato concluso e dopo che tutte le autorizzazioni sono ottenute, i pagamento dovuti a conclusione del contratto effettuati, le eventuali garanzie prestate ed i dettagli tecnici essenziali definiti. Il termine
di consegna è considerato rispettato se entro la sua scadenza l’avviso di merce pronta alla spedizione è stato inviato all’acquirente.
Il termine di consegna subisce una proroga adeguata
a) se i dati occorrenti al fornitore per l’esecuzione del contratto non gli pervengono in tempo utile o se l’acquirente li modifica successivamente, causando un ritardo delle forniture o delle prestazioni pattuite;
b) se sorgono impedimenti che il fornitore non può evitare malgrado le dovute precauzioni, sia presso di lui, presso l’acquirente o presso terzi. Vanno considerati quali impedimenti a titolo d’esempio: epidemie, mobilitazioni, guerra, sommosse, notevoli disturbi
d’esercizio, infortuni, conflitti di lavoro, forniture ritardate o difettose di materie prime, di prodotti semi- lavorati o finiti occorrenti, scarti di pezzi importanti, provvedimenti o omissioni da parte di autorità , cataclismi;
c) se l’acquirente o terzi sono in ritardo con lavori loro incombenti oppure in mora con l’adempimento di obblighi contrattuali e, in modo particolare , se l’acquirente non si attiene alle condizioni di pagamento pattuite.
L’acquirente ha diritto a un’indennizo di mora per forniture ritardate, in quanto è dimostrato che il ritardo è dovuto alla colpa del fornitore e se l’acquirente può provare d’averne subito un danno. Non è dovuto indennizzo di mora qualora una fornitura di sostituzione
è messa a disposizione dell’acquirente.
L’indennità di mora si ammonta al massimo a ½% per ogni settimana intera di ritardo e, complessivamente, a non oltre il 5% del prezzo contrattuale della parte ritardata della fornitura. Le prime due settimane di ritardo non danno diritto ad indennizzo di mora.
Qualora il massimo dell’indennizzo di mora dovesse essere raggiunto, l’acquirente fisserà per iscritto al fornitore una proroga adeguata per l’adempimento. Se per motivi dipendenti dal fornitore questa non fosse rispettata, l’acquirente ha il diritto di rifiutare la parte
ritardata della fornitura. Se per ragioni economiche una fornitura parziale dovesse risultare inaccettabile per l’acquirente, egli è autorizzato a recedere dal contratto e a rivendicare i pagamenti effettuati contro restituzione delle forniture ricevute.
In caso di forniture o prestazioni ritardate l’acquirente non può far valere altri diritti o pretese salvo quanto esplicitamente rfissato in questa clausola 7. Questa restrizione non vale in caso di dolo o di negligenza grave del fornitore, ma vale in caso
di dolo o di colpa grave di sue persone ausiliarie.
8. Passaggio degli utili e dei rischi
8.1 Utili e rischi relativi alle forniture si trasferiscono in capo all’acquirente dal momento in cui la merce esce dallo stabilimento del fornitore.
8.2 Se la spedizione subisce ritardi su richiesta o per cause imputabili all’acquirente o per altri motivi non imputabili al fornitore, i rischi si trasferiscono in capo all’acquirente dal momento originariamente previsto per la spedizione. Da tale momento in poi le forniture
vengono collocate in magazzino ed assicurate a carico e rischio dell’acquirente.
9. Verifica e collaudo delle forniture e prestazioni
9.1 Se d’uso, il fornitore controllerà forniture e prestazioni prima della spedizione. Qualora l’acquirente richiedesse ulteriori verifiche, queste saranno stipulate separatamente e andranno a suo carico.
9.2 L’acquirente dovrà controllare forniture e prestazioni entro otto giorni dalla consegna notificando, entro tale termine di otto giorno eventuali difetti in forma scritta e mediante raccomandata inoltrata al fornitore. Altrimenti le forniture e le prestazioni
dovranno intendersi per accettate.
9.3 Il fornitore è tenuto ad eliminare al più presto possibile i difetti segnalatigli e l’acquirente deve metterlo in condizioni di poter effettuare tale riparazione secondo le esigenze del caso.
9.4 Per eseguire una prova di collaudo e per stabilirne le condizioni occorre stipulare un accordo separato.
9.5 Ad eccezione di quanto è esplicitamente fissato nella clausola 9 e nella clausola 10 (garanzia, responsabilità per difetti), l’acquirente non può far valere altri diritti o pretese per qualsiasi difetto di forniture o prestazioni.
10. Garanzia, responsabilità per difetti
10.1 Il periodo di garanzia è di 12 mesi; esso si riduce a 6 mesi in caso di funzionamento con turni continui. Esso ha inizio con l’avvenuta spedizione dallo stabilimento del fornitore. Se la spedizione subisce dei ritardi non imputabili al fornitore, il periodo di garanzia scade
non oltre 18 mesi dall’avviso di merce pronta alla spedizione.
Per parti sostituite o riparate il periodo di garanzia ha nuovamente inizio e scade dopo sei mesi dalla sostituzione o riparazione.
La garanzia decade irrimediabilmente se l’acquirente o terzi eseguono modifiche o riparazioni direttamente. La garanzia scade altresì se in caso di difetto l’acquirente non prende immediatamente tutte le misure adatte per ridurre il danno e non dà al fornitore la possibilità
di eliminare il difetto.
10.2 Il fornitore si impegna, su richiesta scritta dell’acquirente, a riparare o sostituire a sua scelta nel più brve termine possibile tutte le parti da lui fornite che siano provatamente difettose o inservibili durante il periodo di garanzia a causa di materiale scadente o di difetti di
costruzione o d’esecuzione. Le parti sostituite diventano proprietà del fornitore, se egli non vi rinuncia esplicitamente.
10.3 Sono considerate garantite soltanto quelle caratteristiche e funzioni indicate come tali nelle specificazioni. Tale garanzia sarà valida non oltre la scadenza del periodo di garanzia di cui ai punti precedenti.
Se le caratteristiche e funzionalità garantite risultassero non o solo in parte adempiute , l’acquirente avrà diritto ad ottenere dal fornitore le riparazioni e gli adeguamenti immediati.
Sarà comunque concesso al fornitore il tempo e le possibilità necessarie a rimediare.
Qualora l’esito di tali riparazioni dovesse essere parzialmente o interamente negativo l’acquirente avrà diritto ad una riduzione adeguata del prezzo .
Se il difetto dovesse rivelarsi talmente grave da non poter essere eliminato entro un termine ragionevole e se le forniture o prestazioni risultassero inutilizzabili allo scopo previsto o utilizzabili solo in misura fortemente ridotta, l’acquirente avrà il diritto di rifiutare la parte
difettosa oppure, se per ragioni economiche l’accettazione parziale dovesse risultare inaccettabile , avrà diritto di recedere dal contratto. Il fornitore potrà essere obbligato solo al rimborso delle somme che gli furono pagate per le parti della fornitura interessate dalla
risoluzione contrattuale.
10.4 Sono esclusi dalla garanzia e dalla responsabilità del fornitore tutti i danni non causati provatamente da materiale scadente o da difetto di costruzione o di esecuzione, come per esempio danni causati da usura naturale, manutenzione difettosa, inosservanza di
prescrizioni sul funzionamento, impiego eccessivo, uso di materiali inadeguati, influenze chimiche o elettrolitiche, lavori di costruzione o di montaggio non eseguiti dal fornitore, nonché da altri motivi a lui non imputabili.
10.5 Ad eccezione di quanto è esplicitamente fissato nei capoversi 10.1 e 10.4, l’acquirente non può far valere altri diritti o pretese per difetti di materiale, di costruzione o di esecuzione nonché per mancanza di qualità garantite.
11. Esclusione di altre responsabilità del fornitore
Sono da intendersi escluse dalle responsabilità del fornitore qualunque violazione contrattuale e sua conseguenza nonché qualsiasi altra pretesa da parte dell’acquirente non prevista e disciplinata nelle presenti condizioni contrattuali.
In particolar modo sono escluse tutte le pretese non esplicitamente menzionate per risarcimento danni, riduzione di prezzo, risoluzione del contratto o recesso dallo stesso che non siano previste nella presente scrittura e condizioni.
In nessun caso potranno essere riconosciuti e risarciti eventuali diritti dell’acquirente al risarcimento di danni che non siano direttamente concernenti l’oggetto fornito.
In particolare sono escluse qualsiasi forma di risarcimento danni per mancata produzione, mancato uso, mancate ordinazioni, lucro cessante , nonché per ogni altra forma di danno diretto e indiretto .
Questa esclusione della responsabilità non vale in caso di dolo o di negligenza grave del fornitore.
Questa esclusione di responsabilità avrà da valere invece anche in caso di dolo o di colpa grave di persona ausiliarie del fornitore.
12. Montaggio
L’ipotesi in cui il fornitore abbia ad assumersi anche i lavori di montaggio o la supervisione troveranno applicazione le condizioni generali di Montaggio dell’Associazione Svizzera dei Costruttori di Macchine (VSM).
13. Foro e diritto applicabile
13.1 Foro competente per qualsiasi controversia dovesse insorgere è quello ove si trova la sede legale del fornitore.
Il fornitore è tuttavia autorizzato a citare in giudizio l’acquirente anche presso il domicilio di quest’ultimo.
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